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apr '08

CAMERA: PRIMA SEDUTA

PER PRESIDENTE SERVONO 420 VOTI SUBITO, 316 DA QUARTA VOTAZIONE (di Francesco Bongarra’) (ANSA) – ROMA, 27 APR – Iniziera’ il 29 aprile alle 10 la seduta numero uno della Camera dei Deputati nella XVI legislatura. Una seduta ricca di adempimenti e di votazioni che potra’ protrarsi anche per piu’ giorni. Ecco, in dettaglio, che cosa avverra’: IL PRESIDENTE E I SEGRETARI PROVVISORI. La prima seduta e’ presieduta dal Vicepresidente della legislatura precedente piu’ anziano per elezione. Il 28 aprile sullo scranno piu’ alto dell’Emiciclo siedera’, quindi, Pierluigi Castagnetti. I quattro deputati segretari provvisori saranno individuati secondo lo stesso criterio.
LE OPZIONI. Subito dopo l’insediamento dell’Ufficio di presidenza provvisorio, la seduta verra’ sospesa per consentire alla giunta per le Elezioni provvisoria di provvedere agli accertamenti relativi alle opzioni dei deputati eletti in piu’ circoscrizioni: alla Camera sono 19, che lasciano il posto a circa 120 deputati. La Giunta delle Elezioni provvisoria e’ composta dai deputati membri della Giunta delle Elezioni nella precedente legislatura presenti in Aula. Se il numero di tali deputati fosse inferiore a 12, il presidente provvisorio integrera’ il Collegio con un sorteggio. Terminata la Giunta, il presidente provvisorio procedera’ alla integrazione del numero dei deputati proclamando eletti i candidati che subentreranno a quelli che hanno optato. Da questo momento, la Camera e’ nel suo plenum. Dato l’elevato numero di eletti in piu’ circoscrizioni, e’ prevedibile che gli accertamenti possano essere non brevi.
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE. Avviene con una votazione segreta per schede. Nella prima votazione e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea, ovvero 420 voti. Per il secondo ed terzo scrutinio il regolamento di Montecitorio richiede la maggioranza dei due terzi considerando anche le schede bianche. Per gli eventuali scrutini successivi e’ sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, computando anche le schede bianche. Ciascun deputato esprime il suo voto nella scheda all’interno di cabine allestite tra il banco della presidenza e quello del governo e la deposita in un’urna.
Lo spoglio delle schede e’ pubblico ed avviene in Aula. Nel caso in cui fossero necessari piu’ scrutini per eleggere il presidente, la seduta potrebbe protrarsi per piu’ di una giornata; in ogni caso, formalmente si tratta di una seduta unica. Nelle ultime quattro legislature il presidente e’ stato eletto il giorno successivo all’inizio della seduta (quarto scrutinio). Dopo la proclamazione, il presidente provvisorio si reca dal presidente eletto (che solitamente attende il responso dello spoglio fuori dall’Aula) per comunicargli ufficialmente la sua elezione. Il nuovo presidente assume, quindi, la presidenza della seduta.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA. Eletto il presidente, che pronuncia un discorso di insediamento, l’Assemblea e’ chiamata ad eleggere gli altri componenti, quattro vicepresidenti, tre questori ed otto segretari che compongono l’Ufficio di presidenza. La votazione avviene, pero’, nella seduta successiva a quella in cui e’ stato eletto il presidente: in questo organo dovranno essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari, la cui costituzione deve avvenire entro 4 giorni dalla prima seduta: per questo, recita il regolamento, il presidente della Camera dovra’ promuovere le ‘opportune intese’ tra i gruppi.
Ecco come avviene l’elezione: ciascun deputato scrivera’ sulla sua scheda due nomi per i vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Le schede con nomi in numero superiore a quello previsto verranno dichiarate nulle. Saranno eletti coloro che al primo scrutinio avranno ottenuto il maggior numero di voti. Lo spoglio si effettua in una sala attigua all’Aula che viene appositamente allestita.
Per prassi, il vicepresidente e il questore che hanno ottenuto il maggior numero di voti si denominano ‘anziano’ e fungono rispettivamente da ‘vicepresidente vicario’ e da ‘primo questore’.
L’ufficio di presidenza potra’, poi, essere ulteriormente integrato, nel caso in cui la presidenza della Camera dovesse autorizzare, in deroga, la costituzione di gruppi parlamentari di consistenza inferiore a venti deputati.